Come noto, il contratto di assicurazione obbliga l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti (massimale assicurativo), del danno ad esso prodotto da un sinistro (art. 1882 c.c.). Per poter dare avvio alla pratica risarcitoria, però, occorre sempre dare avviso al proprio assicuratore di quanto accaduto tramite la cosiddetta “denuncia di sinistro”. Le modalità di denuncia dei sinistri sono oggi, anche grazie alla tecnologia, le più disparate: · Consegna del modulo compilato, personalmente, presso gli uffici della compagnia assicurativa; · Invio della denuncia tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC); · Compilazione della modulistica online tramite le apposite sezioni presenti nel sito dell’ assicurazione; · Invio attraverso l’app della compagnia (se disponibile); · Denuncia telefonica, contattando il call center della compagnia. Tuttavia, l’ampio ventaglio di modalità tramite cui è possibile presentare denuncia di sinistro è controbilanciato da un importante limite di carattere temporale. L’art. 1913 c.c. impone, infatti, all’assicurato, di dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. L’obbligo di tale avviso, sempre a norma del predetto articolo, viene meno solo nel caso in cui l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto siano intervenuti, entro lo stesso termine, per le operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nell' ipotesi in cui il termine temporale di tre giorni dovesse essere superato, occorrerà distinguere il caso in cui l’inosservanza sia dolosa, da quello in cui sia solo colposa. Nel primo caso, quello in cui l’assicurato abbia intenzionalmente, e con intenzione fraudolenta, trasgredito il limite temporale dei tre giorni, l’art. 1915 c.c. prevede che questi perda, definitivamente, il diritto alla relativa indennità. Nel secondo caso, quello dell’omissione colposa, al contrario, all'assicuratore è concesso di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto a causa del ritardo ma senza che vi sia automatica perdita del diritto. E' importante specificare che, sia che si tratti di inosservanza dolosa, sia che si tratti di inosservanza colposa, l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale sarà tenuto a dimostrare, nel primo caso, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nel secondo caso, che quest’ultimo, volontariamente, non abbia adempiuto all’obbligo, cagionando un pregiudizio (anch’esso da dimostrare). Proprio in un recente caso esaminato dalla Suprema Corte, quest’ultima ha ritenuto di cassare la sentenza di merito che aveva negato il diritto all’indennizzo per tardività della denuncia di sinistro senza motivare in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell’assicurato (Cass. Civ. Sez. III Ord. N. 19071 del 11/07/2024). Avv. Gian Piero Bottalico